Il contagio da covid-19 sul luogo di lavoro fa scattare la tutela infortunistica da parte dell’Inail, ma non si traduce automaticamente in una responsabilità per il datore di lavoro, né civile né penale. È quanto chiarito dalla circolare Inail n. 22 del 20 maggio scorso , precisando che il riconoscimento di un caso di infezione da Covid-19 come infortunio per il quale interviene la tutela Inail non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale dell’imprenditore. Peraltro si rassicura anche sull’esclusione di qualsiasi incidenza degli infortuni da coronavirus sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro.
Le preoccupazioni dei datori di lavoro sono cominciate quando l’art. 42, comma 2 del decreto legge CuraItalia ha esplicitato che l’infezione da coronavirus, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail, perché va qualificata quale infortunio sul lavoro. (vedi articolo Riskimprese del 26/03). Da qui il timore di vedersi attribuita una responsabilità non solo civile, ma anche penale, o comunque di dover affrontare un procedimento, conservando lo status di indagato per tutto il tempo, spesso non celere, delle indagini preliminari.
L’Inail, pertanto, con la circolare dei giorni scorsi ha provato a rassicurare le imprese, fornendo diversi chiarimenti.
La circolare precisa che tutte le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti sin definitiva, in sede penale, si dovrà accertare non solo che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, ma anche, in primo luogo, la violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui dl 16 maggio 2020, n. 33; trasgressione da cui deriverebbe, alla luce della prevedibilità della contrazione del virus e dell’esigibilità del rispetto dell’obbligo cautelare da parte del datore di lavoro, la colpa dello stesso.
Inoltre, si dovrà raggiungere la prova del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e il contagio verificatosi. Infine, nella circolare si sottolinea come sia stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
In definitiva, in sede penale, si dovrà accertare non solo che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, ma anche, in primo luogo, la violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui dl 16 maggio 2020, n. 33; trasgressione da cui deriverebbe, alla luce della prevedibilità della contrazione del virus e dell’esigibilità del rispetto dell’obbligo cautelare da parte del datore di lavoro, la colpa dello stesso.
In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico.
Fonte Assinews, 25 maggio 2020




