A partire dal 23 dicembre 2023, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 184/2023, viene recepita la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo in materia di RC Auto che comporta l’introduzione di alcune importanti quanto impattanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private ed al Codice della Strada.
Tra le principali novità si rilevano, in particolare, la modifica dell’art.122 del Codice delle Assicurazioni Private e l’introduzione del nuovo articolo 122-bis (“Deroghe”) che introduce quindi l’estensione dell’obbligo di assicurazione RC Auto a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” a prescindere da dove siano ubicati (area pubblica/privata/soggetta a restrizioni) o dalla circostanza che siano in circolazione, rilevando a tale fine non solo la situazione in cui il mezzo sia in movimento ma anche quella in cui sia fermo.
> Ne consegue, quindi, che l’obbligo di sottoscrizione della copertura RC Auto viene estesa anche ai veicoli NON IMMATRICOLATI; e ciò a prescindere dal loro utilizzo esclusivo in aree private (quindi anche veicoli IMMATRICOLATI non utilizzati).
Oggi quindi questa tipologia di mezzi (ad es. Carrelli Elevatori e Macchine Operatrici) potrebbe non trovare più copertura sulla polizza RCT dell’azienda.
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.), previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazione Private e dall’art. 193 del Codice della strada, si applica a:
- qualsiasi veicolo a motore (targato e non)azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
- una velocità massima superiore a 25 km/h;
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- veicoli elettrici leggeri (ad es. monopattini elettrici) da individuarsi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 184/2023, con apposito Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;
qualora:
- utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto;
- a prescindere dalle caratteristiche dei veicoli, dal terreno su cui sono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento, anche se utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Necessitano sicuramente alcune delucidazioni e chiarimenti sull’interpretazione della normativa in oggetto, restiamo in attesa di riscontri ai diversi chiarimenti richiesti da più parti.
Le aziende sono invitate ad effettuare un’attenta verifica sui mezzi che potrebbero rientrare in questa casistica e comunicare al consulente in materia assicurativa, allegando i relativi Certificati di conformità / Libretti, al fine di capire modalità e costi di assunzione.




